Con riguardo alle deliberazioni dei consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori, incluse quelle in materia di cancellazione dall’albo, l’art. 43 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell’interessato, essendo sufficiente che l’indicato “quorum” deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell’invariabilità del collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.
Cassazione Civile, sentenza del 06-08-1990, n. 7939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)
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