L’invariabilità del collegio giudicante costituisce una caratteristica essenziale di ogni procedimento giurisdizionale e di ogni decisione giudiziaria, e deve, pertanto, sussistere anche in sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati davanti al Consiglio Nazionale Forense, in relazione alla natura di organo giurisdizionale attribuita a tale collegio, e indipendentemente da ogni previsione normativa; invece il Consiglio dell’Ordine locale, anche quando irroga una sanzione disciplinare, non è un giudice, ma compie un’attività amministrativa, per la quale non vige il principio dell’immutabilità del collegio decidente, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (art. 43, secondo comma, r.d. n. 37 del 1934)
Cassazione Civile, sez. U, 17 novembre 2005, n. 23240- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Conf.)
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