Non incorre in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 COD.PROC.CIV. e applicabile anche ai procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense, la decisione che fonda la sussistenza dell’illecito disciplinare su una condotta del professionista implicitamente contenuta nel capo di incolpazione non ravvisandosi in tal caso una violazione del diritto di difesa (nella specie il professionista era stato incolpato di aver posto in esecuzione il rilascio di un immobile nonostante il diverso impegno verbale assunto innanzi al pretore ed il C.N.F. aveva con motivazione congrua riferito la condotta considerata ad un accordo risultante per relationem dal richiamo fatto alle udienze precedenti in cui l’accordo era stato esplicito).
Cassazione Civile, sentenza del 27 luglio 1999, n. 518, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Genghini M- P.M. Morozzo Della Rocca F (diff.)
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