Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 Cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al consiglio nazionale forense. Pertanto, qualora il consiglio dello ordine forense abbia inflitto ad un professionista, per un determinato fatto, la sanzione della sospensione, ed il pubblico ministero abbia proposto ricorso, limitandosi a sostenere che l’ordinamento professionale prevede, per quel fatto, la maggiore sanzione della radiazione, il consiglio nazionale, alla stregua dell’indicato principio, non può accogliere l’impugnazione tramite l’esame di nuove circostanze di fatto, o la diversa valutazione della gravità di quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Cassazione Civile, sentenza del 05 dicembre 1977, n. 5262, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. DELFINI G- P.M. GAMBOGI A (CONF)
0 Comment