Il passaggio, dalla sezione speciale dell’albo, all’albo ordinario non è un “trasferimento” automatico fondato su un diritto espansivo di natura automatica dell’iscritto, ma è subordinato alla permanenza e sussistenza dei requisiti di Legge, ivi compresa la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), che devono essere valutati al momento della nuova iscrizione.
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Greco), SS.UU, sentenza n. 16740 del 21 giugno 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 16740 del 21 Giugno 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 182 del 21 Novembre 2017
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