La valutazione del Consiglio nazionale forense in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato al professionista è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 26270 del 26 Settembre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 390 del 25 Ottobre 2024
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