Il giudizio di rinvio al CNF non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il CNF stesso ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte ai sensi dell’art. 384 cpc. Conseguentemente, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del CNF quale giudice di rinvio può essere fondato soltanto sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento (nella specie, esclusa), ed il sindacato della Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., sentenza n. 13376 del 20 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 13376 del 20 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 406 del 05 Novembre 2024
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