Il divieto sancito dall’art. 28 cdf non è circoscritto alle informazioni che l’avvocato conosce direttamente dal cliente e dalla parte assistita, bensì investe anche le informazioni, concernenti cliente e parte assistita, delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, quindi pure quelle che l’avvocato apprenda dagli atti di difesa della propria controparte.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10852 del 23 Aprile 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 166 del 19 Settembre 2020
0 Comment