Il dovere di riserbo e segreto professionale riguarda anche le notizie, relative al cliente o alla parte assistita, provenienti dalla controparte

Il divieto sancito dall’art. 28 cdf non è circoscritto alle informazioni che l’avvocato conosce direttamente dal cliente e dalla parte assistita, bensì investe anche le informazioni, concernenti cliente e parte assistita, delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, quindi pure quelle che l’avvocato apprenda dagli atti di difesa della propria controparte.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021

abc, Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment