La nullità del patto di quota lite (art. 13 co. 4 L. n. 247/2012) è assoluta e colpisce qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Giannaccari), sentenza n. 23738 del 4 settembre 2024
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