Il divieto di decisioni a sorpresa nel procedimento disciplinare

Anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, e pure nella fase amministrativa che si svolge dinanzi al Consiglio locale dell’Ordine, vige, come naturale corollario del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa, il divieto di emettere decisioni a sorpresa, sicchè non è consentito porre a base della decisione con cui si dichiari la responsabilità disciplinare dell’avvocato un’ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata con il decreto di citazione dinanzi al Consiglio dell’Ordine, e senza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l’incolpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio la decisione del CNF, di conferma della decisione del Consiglio locale dell’Ordine, la quale aveva riconosciuto la responsabilità dell’incolpato in relazione alla mera stipulazione di una convenzione con una società di recupero crediti, laddove il capo di incolpazione faceva esclusivo riferimento alla violazione del divieto di deroga ai minimi tariffari in conseguenza all’applicazione di detta convenzione).

Cassazione Civile, sentenza del 04 febbraio 2005, n. 2197, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Altieri E- P.M. Maccarone V (Parz. Diff.)

Giurisprudenza Cassazione

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