È costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost., la disposizione della legge forense (art. 17 co. 16 e art. 57 L. n. 247/2012) che prevede che durante il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato non può essere deliberata la sua cancellazione dall’albo, richiesta dallo stesso professionista.
Corte Costituzionale (pres. Amoroso, rel. San Giorgio), sentenza n. 70 del 23 maggio 2025
Corte Costituzionale, Comunicato stampa del 23 maggio 2025
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