Il divieto di cancellazione dall’albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare è in contrasto con la Costituzione

È costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost., la disposizione della legge forense (art. 17 co. 16 e art. 57 L. n. 247/2012) che prevede che durante il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato non può essere deliberata la sua cancellazione dall’albo, richiesta dallo stesso professionista.

Corte Costituzionale (pres. Amoroso, rel. San Giorgio), sentenza n. 70 del 23 maggio 2025

Corte Costituzionale, Comunicato stampa del 23 maggio 2025

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Evidenza

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