Il deposito in giudizio di atto falsificato costituisce illecito permanente

Nel caso di illecito deontologico permanente, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie, il professionista aveva falsificato, in sede di iscrizione a ruolo, l’atto di citazione con inserimento di una vocatio in ius assente nella copia notificata alla controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il dies a quo prescrizionale è stato individuato nella data di conclusione del relativo giudizio).

Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Lamorgese), SS.UU, sentenza n. 24378 del 3 novembre 2020

abc, Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment