Il Consiglio Nazionale Forense è giudice speciale

In tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense – che hanno natura giurisdizionale in quanto svolgentisi dinanzi ad un giudice speciale istituito con l’art. 21 del D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione, atteso il carattere programmatico di essa e la non perentorietà del termine quinquennale indicatovi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 del D.L.L. n. 382 del 1944 e degli artt. 59 e seg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento agli artt. 25, 102 e 111 Cost., in quanto tali norme, nel disciplinare, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi. Infatti, l’indipendenza del giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza e concerne non solo l’ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche singoli organi, ordinari (art. 107 Cost.) e speciali (art. 108 Cost.), al fine di assicurare che l’attività giurisdizionale, nelle sue varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne.

Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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