Il Comitato addetto alla tenuta dell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è parte necessaria del procedimento giurisdizionale, che si svolge innanzi al Consiglio Nazionale Forense, avente ad oggetto le delibere d’iscrizione e cancellazione dall’albo speciale emanate dal Comitato medesimo; è pertanto nullo il procedimento svoltosi senza la sua partecipazione.
Cassazione Civile, sentenza 20-10-2000, n. 1128, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (diff.)
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