La legittimazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori a promuovere il controllo di legittimità, da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, delle decisioni del Consiglio nazionale forense in tema di disciplina degli appartenenti alla categoria, mentre non è prevista dalle disposizioni della legge 27 novembre 1933, n. 1578, va desunta dal disposto dell’art. 111 Cost. – in correlazione all’indubbio interesse dell’organo titolare del potere disciplinare all’impugnazione volta a tutelare, attraverso il mantenimento del provvedimento, i fini istituzionali dell’ordine – e va esercitata nel termine decorrente dalla comunicazione di ufficio della decisione o, in difetto, dalla notificazione eseguita dalla parte interessata.
Cassazione Civile, sentenza del 05 novembre 1993, n. 10942, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Rocchi A- P.M. Aloisi M (Diff)
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