Il consiglio dell’ordine e parte necessaria nel procedimento di impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale forense, dei provvedimenti da esso adottati in materia di tenuta degli albi professionali. Pertanto, il suddetto procedimento è nullo qualora non siano osservati, anche nei confronti del consiglio dell’ordine, gli adempimenti previsti dagli artt 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 per assicurare il contraddittorio delle parti interessate.
Cassazione Civile, sentenza del 12 maggio 1975, n. 1825, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. CORASANITI A
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