Nel procedimento di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense rientra tra le parti interessate – ed è quindi contraddittore necessario – anche il consiglio dell’ordine che ha emesso il provvedimento impugnato, sia che si tratti di un provvedimento in materia disciplinare, sia che si tratti di un provvedimento in materia di iscrizione negli albi professionali.
Cassazione Civile, sentenza del 24 marzo 1976, n. 1030, sez. U- Pres. CAPORASO S- Rel. BILE F
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