Nel procedimento d’impugnazione avanti al consiglio nazionale forense di un provvedimento emesso dal consiglio dell’ordine locale in materia di tenuta degli albi professionali, il consiglio dello ordine locale, quale istituzione interessata alla tutela della dignità e del decoro della categoria professionale, è contraddittore necessario, insieme al pubblico ministero. Pertanto il detto procedimento è nullo se ad esso non sia stato chiamato a partecipare l’ordine forense.
Cassazione Civile, sentenza del 02 febbraio 1976, n. 324, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. SCRIBANO G
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