Il consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori e parte necessaria nel procedimento innanzi al consiglio nazionale forense, avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti dal medesimo adottati (nella specie, provvedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità). Pertanto, ove al predetto consiglio dell’ordine non vengano dati l’avviso del deposito degli atti presso gli uffici del consiglio nazionale e la successiva comunicazione della seduta fissata per la discussione dell’impugnazione, si verifica nullità del procedimento e della relativa decisione, per irregolare costituzione del contraddittorio, rilevabile in sede di ricorso davanti alle sezioni unite della corte di cassazione.
Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1977, n. 3580, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. DELFINI G- P.M. SAJA F (CONF)
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