Il COA di Verona chiede di sapere “se l’attività di Esponente (del C.d.A.) Responsabile per l’Antiriciclaggio di una Banca sia incompatibile con l’art.18 della Legge Professionale Forense”.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’attività di Responsabile Antiriciclaggio non è – in sé – incompatibile con l’esercizio della professione forense. Nel caso di specie, risulta tuttavia dal quesito che l’iscritto in questione è anche componente del consiglio di amministrazione della banca. Sul punto, si deve osservare che secondo il consolidato orientamento del Consiglio nazionale forense in sede consultiva la partecipazione al consiglio di amministrazione di una società commerciale può ritenersi compatibile con l’esercizio della professione forense soltanto ove la partecipazione al consiglio di amministrazione non comporti l’esercizio di poteri gestori (cfr. ex multis e da ultimo i pareri nn. 51 e 44 del 2024). È pertanto necessario che il COA valuti, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, se nel caso concreto e alla luce della compresenza delle due cariche (componente del consiglio di amministrazione e responsabile antiriciclaggio) l’esercizio delle relative funzioni comporti poteri gestori.

Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 13 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 13 Marzo 2025
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
Prassi: regolamenti CNF

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