Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare

La mancata costituzione di un’apposita sezione disciplinare all’interno del Consiglio nazionale forense ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull’imparzialità e sull’autonomia dell’organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019, nonché Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 54 del 16 aprile 2019, secondo cui la Sezione disciplinare presuppone una Legge costituzionale.

abc, Giurisprudenza Cassazione

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