Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, essendo, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, soltanto per incompetenza eccesso di potere e violazione di legge, non è proponibile al fine di conseguire una valutazione delle risultanze processuali diversa o di minore rilevanza rispetto a quella data dalla decisione impugnata, senza che rilevi in contrario il disposto dell’art. 111 Cost., che, circoscrivendo, a sua volta, l’ammissibilità dell’ivi previsto ricorso al giudice di legittimità alle sole denunzie di violazione di legge, risulta ugualmente inidoneo a consentire impugnazioni dirette ad ottenere un controllo sulla sufficienza e sulla razionalità della motivazione in ordine a questioni di fatto.
Cassazione Civile, sentenza del 17 febbraio 1994, n. 1553, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Meriggiola E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
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