I vizi delle sentenze del CNF deducibili in Cassazione

Le decisioni del Consiglio Nazionale forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 – convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 – e dell’art. 111 Cost. soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che il detto rimedio non è esperibile per denunciare l’inadeguatezza o altri vizi della motivazione che non si risolvano essi stessi in violazione di legge, come la mancanza totale o la mera apparenza della motivazione medesima.

Cassazione Civile, sentenza del 29 gennaio 1993, n. 1152, sez. U- Pres. Vela A- Rel. Beneforti E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

Giurisprudenza Cassazione

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