Al ricorso per Cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è applicabile l’art. 56 comma terzo del R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 con l’operatività del termine breve di trenta giorni, salva l’applicabilità del termine annuale nell’ipotesi in cui non vi sia stata notificazione d’ufficio del provvedimento impugnato e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. Né l’anzidetta norma speciale può ritenersi abrogata dall’art. 325 cod. proc. civ. per il carattere di norma generale di quest’ultima disposizione, non emergendo tale intento abrogativo dalla sua lettera o dal suo contenuto.
Cassazione Civile, sentenza del 01 settembre 1999, n. 621, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Evangelista Sm- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)
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