Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, quale interventore necessario e quindi parte, in senso formale e sostanziale, nel processo disciplinare a carico di avvocati e procuratori, ed in quanto legittimato ad impugnare innanzi alle Sezioni Unite della stessa Corte le decisioni in materia disciplinare del Consiglio nazionale forense, ha la facoltà di avanzare ogni richiesta ritenuta necessaria od opportuna nell’interesse della legge e dello stesso incolpato e può quindi utilmente eccepire la prescrizione dell’azione disciplinare, senza che, in contrario, abbia rilevanza il principio privatistico che subordina il rilievo della prescrizione all’eccezione della parte cui essa giova, trattandosi di principio non invocabile, nella materia del procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le cui disposizioni, in assenza di specifico richiamo di quelle della legge ordinaria, prevalgono su quest’ultima, come “lex specialis” e tenuto conto dell’impulso pubblicistico che domina il suddetto procedimento e degli interessi di natura indubbiamente non privatistica che esso mira a tutelare.
Cassazione Civile, sentenza del 02 giugno 1997, n. 4902, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Garofalo G- P.M. Amirante F (Conf.)
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