La cancellazione di un avvocato dall’albo può avvenire, secondo l’espressa previsione dell’art. 37 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, su iniziativa dell’interessato, d’ufficio oppure a richiesta del P.M., senza che vi siano altri soggetti legittimati; il fatto che tale disposizione non accordi al terzo estraneo la legittimazione ad impugnare il provvedimento, positivo o negativo, concernente la cancellazione non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., poiché il terzo non è portatore di ragioni da tutelare (nella specie, le S.U. hanno confermato il provvedimento del C.N.F. che aveva respinto, per mancanza di legittimazione processuale, la richiesta di un avvocato volta ad ottenere la cancellazione di un collega dall’albo per mancanza dei requisiti).
Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 5 marzo 2008, n. 5904- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. DURANTE Bruno- P.M. NARDI Vincenzo – P.C.M. c. PA.SA.
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