La norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. va correlata con le norme speciali dell’ordinamento forense ed, in particolare, con gli artt. 1, 7, 33 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e 60 del R.D. n. 37 del 1934. Ne consegue che non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio innanzi al Consiglio nazionale Forense, bensì solo a chi la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle sue qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo. Solo eccezionalmente il ricorso al Consiglio Nazionale è consentito al professionista non iscritto nell’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario e che si faccia assistere da un avvocato iscritto nell’albo speciale.
Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1998, n. 160, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)
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