Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicchè eventuali violazioni della normativa che regola tale procedimento non comportano una nullità processuale ma determinano vizi di legittimità del provvedimento disciplinare, che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, devono essere dedotti mediante l’impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense, essendone preclusa la rilevabilità d’ufficio da parte del suddetto organismo, come pure la possibilità di denunciarne l’esistenza per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale medesimo. Ne consegue che l’incolpato non può denunciare per la prima volta con il ricorso per cassazione l’incompetenza territoriale del Consiglio locale dell’Ordine che gli abbia irrogato la sanzione disciplinare.
Cassazione Civile, sentenza del 14 dicembre 2004, n. 23234, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Coletti De Cesare G- P.M. Iannelli D (Conf.)
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