L’incolpato che intenda denunciare in sede di Legittimità l’asserito omesso esame di documenti decisivi da parte del giudice disciplinare ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.), ossia:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Rossetti), SS.UU, sentenza n. 10446 del 31 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10446 del 31 Marzo 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 181 del 25 Ottobre 2021
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