In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ex art. 395, n. 2 cod. proc. civ., il riconoscimento della falsità della prova, equiparato alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima, è solo quello proveniente dalla parte in favore della quale la prova stessa è stata utilizzata nella definizione del giudizio e non anche quello proveniente dal suo autore che sia rimasto, tuttavia, estraneo al giudizio, ancorchè interessato alla definizione dello stesso, (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del C.N.F., che aveva ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, non integrando l’ipotesi del riconoscimento della falsità della prova le dichiarazioni rese in giudizio e poi successivamente modificate di altro avvocato, che non era stato parte nel procedimento disciplinare).
Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9098, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)
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