I presupposti della cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito

Anche se la decisione nel merito ben può adottarsi anche in ipotesi di impugnative delle decisioni del C.N.F. in materia elettorale, la cassazione sostitutiva, con pronuncia nel merito, è ammessa solo quando la controversia debba esser decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell’errato giudizio di diritto e non pure quando, per effetto dell’intervento caducatorio della sentenza di legittimità, si renda necessario decidere questioni non esaminate nella pregressa fase di merito con una pronuncia che, non valendo a sostituirne altra precedente, si configura come ulteriore rispetto a quella cassata, quand’anche si debba limitare la conclusione al caso in cui vengano in considerazione questioni di fatto o, a tutto concedere, miste di fatto e di diritto.

Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021

Giurisprudenza Cassazione

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