Le decisioni disciplinari del CNF possono essere impugnate soltanto con i mezzi previsti dall’ordinamento professionale forense e non con altri da questo non contemplati (Nel caso di specie, trattavasi di istanza diretta ad ottenere la revisione della decisione attraverso una pretesa remissione a ruolo).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 02 Aprile 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 249 del 17 Gennaio 2008 (sospensione)
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