Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense, emessa a seguito di ricorso avverso il diniego di iscrizione all’albo professionale di un magistrato onorario ai sensi dell’art. 26 lettera e) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono contraddittori necessari, alla luce del disposto dell’art. 56, comma primo, del medesimo decreto, oltre all’interessato e al P.M. presso la corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene, anche il Consiglio dell’ordine locale che ha emesso il provvedimento poi impugnato, mentre tale qualifica non spetta nè al P.M. presso la Corte di cassazione – che è parte del procedimento nelle diverse ipotesi, non ricorrenti nella specie, di cui al secondo comma dello stesso art. 56 – nè al Consiglio Nazionale Forense, trattandosi dell’organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione impugnata davanti alla Corte. Ove l’impugnazione dell’interessato sia stata ritualmente notificata al P.M. presso la corte territoriale e il tribunale competente, deve quindi disporsi l’integrazione del contraddittorio unicamente nei confronti del consiglio dell’ordine locale.
Cassazione Civile, sez. U, Ordinanza del 21 ottobre 2005, n. 20347- Pres. Ianniruberto G- Rel. Sabatini F- P.M. Martone A (Diff.)
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