I consigli dell’ordine forense hanno un potere certificativo solo in ipotesi ben determinate (certificato di pratica forense, certificato di iscrizione all’albo dei procuratori o all’albo speciale dei patrocinanti davanti alla corte di cassazione): fuori di tali ipotesi non può riconoscersi al consiglio dell’ordine un vero e proprio potere certificativo, tale, cioè, da consentire l’attribuzione di fede privilegiata all’attestazione da esso rilasciata. Pertanto, in base al principio di legalita e tassatività, l’attestazione relativa all’accertamento della continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali non ha l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, ma è soltanto una certificazione in senso improprio, idonea a costituire elemento presuntivo di convincimento, in relazione agli accertamenti compiuti dal consiglio dell’ordine e alle dichiarazioni rese da professionisti.
Cassazione Civile, sentenza del 20 luglio 1977, n. 3235, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. FANELLI O- P.M. SAYA F (CONF)
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