Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, all’art. 68 cdf (che riguarda i limiti alla “Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) si applica l’art. 24 co 5 cdf (che estende il conflitto di interessi e quindi il dovere di astensione anche agli “avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”). (Nel caso di specie trattavasi di controversia familiare con minori).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 20881 del 26 Luglio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 160 del 25 Luglio 2023
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