I limiti alle azioni contro ex clienti dei colleghi di studio

Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, all’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (che riguarda i limiti alla “Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) si applica l’art. 24 co 5 cdf (che estende il conflitto di interessi e quindi il dovere di astensione anche agli “avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”). (Nel caso di specie trattavasi di controversia familiare con minori).

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024