Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 36 L. n. 247/2012, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, che non possono essere oggetto del controllo di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà deciso con motivazione argomentata e priva di mende logiche e giuridiche, ha rigettato l’impugnazione).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Campese), sentenza n. 26999 del 17 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 26999 del 17 Ottobre 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 112 del 03 Aprile 2024
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