I limiti al sindacato di legittimità delle sentenze disciplinari del CNF

Le decisioni del CNF in materia disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, all’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, alla scelta della sanzione opportuna e, in generale, alla valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; e non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Pertanto, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della considerazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment