In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile””, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni – sentenza n. 255 del 28 dicembre 2017).
Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30868 del 29 Novembre 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 255 del 28 Dicembre 2017
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