Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Ne consegue che la regolarità di detto procedimento può essere sindacata, in sede di legittimità soltanto sotto l’aspetto motivazionale della sentenza del Consiglio nazionale forense (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e quale nullità della decisione o del procedimento svoltosi davanti al Consiglio territoriale.
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 408 del 31 Dicembre 2016
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