In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.
Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. n.23240/2005, n. 5072/2003.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11308 del 22 Maggio 2014 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 163 del 30 Settembre 2013
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