Le sentenze del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvi i casi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (ora, art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56, comma terzo, rdl 27 novembre 1933, n. 1578) nonché vizio di motivazione (art. 111 Cost.).
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Bandini), SS.UU, sentenza n. 15429 del 7 luglio 2014
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014, Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4802, Cass. S.U. 23-3-2007 n. 7103.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 15429 del 07 Aprile 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 195 del 21 Ottobre 2013
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