I limiti al controllo di legittimità delle sentenze del CNF

In tema di impugnazioni delle decisioni del C.N.F. in materia disciplinare, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4802, Cass. S.U. 23-3-2007 n. 7103.

Giurisprudenza Cassazione

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