L’azione disciplinare non può essere esercitata nei confronti degli avvocati in relazione a fatti di rilevanza penale risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, pur se idonei a determinare uno “strepitus fori” nel periodo di iscrizione all’albo da parte del professionista resosi colpevole di detti comportamenti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha annullato la sospensione disciplinare comminata al praticante avvocato per fatti precedenti all’iscrizione nell’omonimo registro, sebbene accertati con sentenza successiva all’iscrizione stessa).
Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 25369 del 1 dicembre 2014
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha motivatamente dissentito dal contrario principio espresso da Cass. SSUU sentenza 1-2-2010 n. 2223.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 25369 del 01 Dicembre 2014 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 9 del 20 Febbraio 2014
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