A più piena garanzia dell’incolpato, il vigente codice deontologico forense tipizza la determinazione della sanzione disciplinare “nei casi più gravi” (art. 22). Tuttavia, anche nel sistema codicistico previgente era possibile individuare la sanzione disciplinare più adeguata al caso concreto avendo riguardo gli elementi previsti dall’art. 133 e dall’art. 133-bis cod. pen., che non integrano circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell’illecito, vale a dire elementi accidentali, sia pure non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, limitando la propria incidenza sulla sua gravità e la propria rilevanza esclusivamente in quanto indici di questa.
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11933 del 07 Maggio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 164 del 29 Novembre 2018
0 Comment