I componenti del CNF esercitano legittimamente la funzione giurisdizionale e, in via congiunta, quella amministrativa

Allorché pronuncia in materia disciplinare, il Consiglio Nazionale Forense è un giudice speciale, sicché la disciplina della relativa funzione giurisdizionale, anche per quanto attiene al momento della formazione dell’organo, è coperta da riserva assoluta di legge ex art. 108, primo comma, della Costituzione.
Deve in ogni caso ritenersi che la mancata esclusione, da parte dell’ordinamento professionale previgente (RDL n. 1578/1933) ed attuale (L. n. 247/2012), del congiunto esercizio delle funzioni giurisdizionali ed amministrative in capo ai componenti del C.N.F. sia costituzionalmente legittima nonché conforme al diritto comunitario, giacché non priva detto giudice dei requisiti della terzietà e della imparzialità, analogamente a tutte le magistrature.
(In applicazione dei principi di cui in massima, la S.C. ha confermato Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 63/2013).

Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014

abc, Giurisprudenza Cassazione

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