La prescrizione estintiva quinquennale prevista dall’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di avvocati o procuratori viene interrotta non solo dalla promozione della suddetta azione disciplinare – promozione che ha efficacia interruttiva istantanea, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. – ma anche dai successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento.
Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
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