Il provvedimento del CNF che assolve l’avvocato incolpato all’esito dell’impugnazione impone la liquidazione delle spese del giudizio, perché, in assenza di specifiche disposizioni normative di segno contrario, è obbligo generale (di natura inderogabile) del giudice civile provvedere ai sensi dell’art. 91 c.p.c., senza che incida sulla necessità di regolare le spese la possibilità, concessa all’avvocato, di difendersi personalmente. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Cirillo), SS.UU., sentenza n. 19137 del 6 luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19137 del 06 Luglio 2023 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 219 del 25 Novembre 2022
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