In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell’ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti; poiché la legge professionale non impone forme particolari di convocazione – riguardando l’art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 soltanto la citazione di persone estranee al collegio, quali l’incolpato e i testimoni – deve ritenersi regolare la convocazione eseguita con qualsiasi mezzo idoneo al conseguimento dello scopo e quindi anche a mezzo fax o telefono.
Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)
0 Comment