Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, con la conseguenza che, secondo il principio costantemente ribadito per quel rito, è insindacabile in sede di legittimità la decisione sulla riunione dei procedimenti, essendo tale scelta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 24896 del 06 Novembre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 120 del 28 Ottobre 2019
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