Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell’entità della sanzione non attengono all'”an” o al “quomodo” della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo, in quanto tali analoghi a quelli previsti dall’art. 133 e dall’art. 133-bis c.p.; tali elementi, non integrando circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell’illecito – vale a dire elementi accidentali, non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice -, sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11933 del 07 Maggio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 164 del 29 Novembre 2018
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